Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 12/04/2006 n. 163

5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.

6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), è possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il profilo di committente presso il quale la documentazione è accessibile.

7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara.

8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta.

9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

10. L'allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente articolo. Sezione IV Informazioni

Art. 228. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione (art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; Art. 15, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi dalla sua presentazione, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

2. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, comma 3.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale sistema di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 229. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati (art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti

b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 221

c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli da 207 a 219, nonchè dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.

2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinchè, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonchè a chiunque ne abbia diritto. Sezione Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 230. Disposizioni generali (art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti.

2. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48.

3. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233.

4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli

articoli 43 e 44, nonchè gli articoli 49 e 50.

5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente

articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.

6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attività di cui alla presente parte.

Art. 231. Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione (art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)

1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono

a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri

b) esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.

Art. 232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive (art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.

2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinchè gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.

4. Se i criteri e le norme del comma 4 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.

5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 38.

6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50.

7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.

8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.

10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano

a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione

b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione

c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonchè dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore.

12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

13. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori

a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo

b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi

c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.

Art. 233. Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione (articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)

1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.

2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

 

Pagina 51/58 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional